Articolo 1064 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1064. Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali1.Gli elenchi degli ufficiali idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione. 2.Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. 3.Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento. ((3-bis.Il Ministro puo' richiedere la documentazione afferente ai giudizi espressi dai membri delle competenti commissioni di avanzamento.))
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020

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