Articolo 53 del codice dell'ordinamento militare
Art. 53. Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni1.Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera a)e 3, lettera a) e' richiesta almeno la delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.2.Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere b) e c), e 3, lettera b) e' richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalita'.3.Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera e) e 3, lettera e) e' richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalita'.4.Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere d) ed f), e 3, lettere c) e d), e' richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalita'.5.Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera g) e 3, lettera f) e' richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalita'.6.Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, comma 3, lettera g), e' richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalita'; il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere esercitato, per almeno quattro anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimita'.
Sentenze • 1
1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-04-14, n. 202003921Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66·
- Consiglio di Stato·
- diritto alla retribuzione·
- equiparazione stipendiale·
- irricevibilità del ricorso·
- magistratura militare·
- magistratura ordinaria·
- onere della prova·
- principio di corrispondenza tra qualifica e retribuzione·
- qualifica professionale·
- spese di giudizio·
- violazione di legge