Articolo 60 del codice dell'ordinamento militare

Art. 60. Composizione del Consiglio della magistratura militare1.Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma ed e' composto da:
a)il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede;b)il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;c)due componenti eletti dai magistrati militari;d)un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Quest'ultimo componente non puo' esercitare attivita' professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare ne' puo' esercitare attivita' professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.2.Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 59, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato e il posto di organico e' reso indisponibile per la medesima durata.3.L'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

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