Articolo 50 del codice dell'ordinamento militare

Art. 50.Personale degli enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata1.Il direttore dell'ente, nominato con decreto del Ministro della difesa, e' scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti. Il direttore, individuato in relazione alle esperienze maturate nel settore tecnico-industriale, ricopre l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza e sempre che l'attivita' svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati. 2.Il direttore:
a)formula proposte ai fini della predisposizione dei programmi di lavoro; b)cura l'attuazione dei programmi stessi, anche mediante l'affidamento della gestione di singoli progetti a personale dipendente appositamente incaricato, determinando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto; c)esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti assegnati; d)determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, e definisce, ai sensi delle prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri, l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui e' preposto; e)individua i responsabili dei procedimenti curati dall'ente adottando le conseguenti attivita' di verifica e controllo. 3.Il direttore e' responsabile dei risultati dell'attivita' svolta, con particolare riferimento alla corretta gestione delle risorse pubbliche e al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi di lavoro. A tal fine, si avvale di un apposito sistema informativo-statistico per il controllo interno di gestione dell'ente, con rilevazioni periodiche dei costi, delle attivita' e dei relativi risultati. 4.Ferme le vigenti dotazioni organiche, il vice direttore dell'ente dell'area tecnico-industriale, nominato con decreto del Ministro della difesa, e' scelto nell'ambito dei funzionari civili della Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale e di adeguata qualifica funzionale o dirigenziale; l'incarico puo' anche essere conferito a personale dell'Amministrazione pubblica ovvero estraneo alla stessa se in possesso di analoga esperienza e con precedenti incarichi di dirigenza aziendale. 5.Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dipendenze; ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza; provvede a gestire i singoli progetti affidatigli dal direttore.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

Sentenze1

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