Articolo 1379 del codice dell'ordinamento militare
Art. 1379. Applicazione della sospensione disciplinare1.La sospensione disciplinare e' adottata a seguito di inchiesta formale, senza il necessario preventivo deferimento a una commissione di disciplina.
2.La sospensione precauzionale dall'impiego sofferta per gli stessi fatti oggetto di sanzione disciplinare e' computata nel periodo di tempo della sospensione disciplinare irrogata.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
2.La sospensione precauzionale dall'impiego sofferta per gli stessi fatti oggetto di sanzione disciplinare e' computata nel periodo di tempo della sospensione disciplinare irrogata.
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