Articolo 2253 quater del codice dell'ordinamento militare
Art. 2253-quater.(Regime transitorio per le promozioni nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri)1.I brigadieri dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2016, giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. A tal fine, il giudizio espresso dalla Commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2016, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
2.I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1 prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
3.I brigadieri e i revisori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, o che comunque hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.
4.I brigadieri e i revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 3, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere capo e revisore capo con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
5.Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 1.
6.I vice brigadieri e i vice revisori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.
7.I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 6, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere e revisore con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
8.I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi dell'articolo 1298 o dalla tabella 4, quadro VII, per il ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7.
9.I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi della tabella 4, quadro X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado promossi ai sensi del comma 7.
((9-bis.I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel grado tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020.
9-ter.I vice brigadieri risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 9-bis, conseguono la promozione a brigadiere con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2020.
9-quater.Al fine di assicurare l'armonico sviluppo dei ruoli, l'aliquota di valutazione per l'anno 2020, sara' formata dai vice brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.
9-quinquies.I brigadieri promossi ai sensi del comma 9-quater sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo quelli promossi ai sensi del comma 9-ter.))10.Effettuate le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:
a)per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1299 e dalla tabella 4, quadro VII, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
2) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
3) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
4) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172));
5) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172));
b)per l'avanzamento al grado di brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dalla tabella 4, quadro X, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
2) per l'anno 2018, i brigadieri, gia' revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
3) per l'anno 2019, i brigadieri, gia' revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
4) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172));
5) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)).
((10-bis.Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, alla data del 1° gennaio 2020 e' formata un'aliquota straordinaria per la promozione a brigadiere capo, nella quale sono inclusi i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. Gli stessi, se giudicati idonei, sono promossi in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° gennaio 2020.
10-ter.Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1299, sono cosi' formate:
a)per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, i quali, se promossi, prendono posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 10-bis;
b)per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
c)per l'anno 2022, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
d)per l'anno 2023, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
e)per l'anno 2024, i brigadieri promossi ai sensi del comma 9-ter, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.
10-quater.Le disposizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 10-bis e 10-ter si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.))
2.I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1 prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
3.I brigadieri e i revisori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, o che comunque hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.
4.I brigadieri e i revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 3, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere capo e revisore capo con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
5.Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 1.
6.I vice brigadieri e i vice revisori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.
7.I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 6, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere e revisore con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
8.I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi dell'articolo 1298 o dalla tabella 4, quadro VII, per il ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7.
9.I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi della tabella 4, quadro X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado promossi ai sensi del comma 7.
((9-bis.I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel grado tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020.
9-ter.I vice brigadieri risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 9-bis, conseguono la promozione a brigadiere con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2020.
9-quater.Al fine di assicurare l'armonico sviluppo dei ruoli, l'aliquota di valutazione per l'anno 2020, sara' formata dai vice brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.
9-quinquies.I brigadieri promossi ai sensi del comma 9-quater sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo quelli promossi ai sensi del comma 9-ter.))10.Effettuate le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:
a)per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1299 e dalla tabella 4, quadro VII, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
2) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
3) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
4) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172));
5) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172));
b)per l'avanzamento al grado di brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dalla tabella 4, quadro X, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
2) per l'anno 2018, i brigadieri, gia' revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
3) per l'anno 2019, i brigadieri, gia' revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
4) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172));
5) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)).
((10-bis.Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, alla data del 1° gennaio 2020 e' formata un'aliquota straordinaria per la promozione a brigadiere capo, nella quale sono inclusi i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. Gli stessi, se giudicati idonei, sono promossi in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° gennaio 2020.
10-ter.Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1299, sono cosi' formate:
a)per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, i quali, se promossi, prendono posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 10-bis;
b)per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
c)per l'anno 2022, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
d)per l'anno 2023, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
e)per l'anno 2024, i brigadieri promossi ai sensi del comma 9-ter, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.
10-quater.Le disposizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 10-bis e 10-ter si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.))