Articolo 1694 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1694. Non prescelti1.Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento e' comunicato all'interessato dal comandante del centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni:
a)avanzamento ad anzianita': <tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare>>;b)avanzamento a scelta: <spiccato tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare>>.2.Per l'ufficiale <> per l'avanzamento e' scritta nel
libretto personale la seguente variazione: <l'avanzamento per l'anno 20.. (segue la motivazione)>>.3.L'ufficiale <> per ragioni indipendenti dalle
condizioni fisiche, e' preso in esame una seconda volta se e' stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un mese o ha conseguito nuovi titoli o benemerenze valutabili per l'avanzamento.4.Se e' nuovamente giudicato non prescelto, e' escluso definitivamente dall'avanzamento.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

Sentenze1

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