Articolo 858 del codice dell'ordinamento militare

Art. 858. Detrazioni di anzianita'1.Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause:
a)detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
b)detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
c)sospensione disciplinare dall'impiego;
d)aspettativa per motivi privati.
2.Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause:
a)detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
b)detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
c)sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.
3.La detrazione d'anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 859.
((3-bis.La detrazione di anzianita', operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta.
3-ter.I periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianita' richiesta ai fini della progressione di carriera.))
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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