Articolo 1058 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1058. Giudizio di idoneita' e attribuzione del punteggio di merito1.Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione e' idoneo o non idoneo all'avanzamento.2.E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.3.Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo4.A ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.5.Il punto di merito e' attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono. Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
a)qualita' morali, di carattere e fisiche;b)benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;c)doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;d)attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione.6.Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.7.Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) considerati nel loro insieme; la somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.8.Nel regolamento sono riportate le ulteriori modalita' e i criteri riguardanti la procedura e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

Sentenze141


  • 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-02-02, n. 202402066
    Provvedimento:
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    • annullamento dei provvedimenti amministrativi·
    • art. 1058 cod. ord. mil.·
    • art. 114 cod. proc. amm.·
    • art. 49 cod. proc. amm.·
    • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196·
    • compensazione delle spese·
    • giudizio di avanzamento·
    • graduatoria di merito·
    • ottemperanza delle sentenze·
    • Regolamento (UE) 2016/679·
    • usucapione del potere discrezionale dell'amministrazione·
    • valutazione del personale militare·
    • violazione del giudicato

  • 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-16, n. 202301648
    Provvedimento:
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    • art. 1058 d.lgs. 66/2010·
    • art. 651 bis D.lgs. 66/2010·
    • determinazione n. 70/2-1 del 21 luglio 2017·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • giudizio di avanzamento·
    • graduatoria di avanzamento·
    • motivazione della sentenza·
    • onere della prova·
    • principio dispositivo·
    • regolamento interno dell'Arma dei Carabinieri·
    • sindacato giurisdizionale·
    • titoli di studio e progressione di carriera·
    • valutazione meritocratica

  • 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-10-02, n. 202308601
    Provvedimento:
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    • annullamento di giudizio·
    • documentazione caratteristica·
    • eccesso di potere·
    • encomi e ricompense·
    • giudizio di avanzamento·
    • graduatorie di merito·
    • interesse ad agire·
    • principio di autonomia dei giudizi di avanzamento·
    • trasparenza e correttezza nella valutazione·
    • valutazione dei titoli e delle qualifiche

  • 4. SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1S, numero provv.: 202404391, Verifica appello
    Provvedimento:
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    • art. 34 c.p.a.·
    • difetto d'istruttoria·
    • discrezionalità tecnica della commissione di avanzamento·
    • disparità di valutazione·
    • eccesso di potere·
    • graduatoria di avanzamento·
    • inammissibilità per difetto di interesse·
    • missioni all'estero·
    • principio di imparzialità·
    • promozione militare·
    • spese processuali·
    • titoli di studio e professionali

  • 5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-14, n. 202303801
    Provvedimento:
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    • art. 1058 del codice dell'ordinamento militare·
    • art. 704 e 705 del T.u.o.m.·
    • avanzamento di grado militare·
    • differenza tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione di merito·
    • eccesso di potere·
    • encomi ed elogi·
    • giudizio di avanzamento·
    • principio di effettività della tutela·
    • sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi·
    • valutazione comparativa degli ufficiali·
    • valutazione discrezionale della commissione di avanzamento
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