Articolo 2253 ter del codice dell'ordinamento militare

Art. 2253-ter.
(Assunzione della qualifica di luogotenente carica speciale ((...))).

1.Al personale iscritto in ruolo con il grado di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253-bis, comma 1, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 1325-bis, comma 1 lettera a), e' attribuita la qualifica di carica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
2.Al personale iscritto in ruolo con il grado di perito superiore scelto ai sensi dell'articolo 2253-bis, comma 2, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 2247-bis, comma 8-bis, lettera a), e' attribuita la qualifica di primo perito superiore con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
3.Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti e' incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017.
4.Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253-bis, commi 3 e 4, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1325-bis, comma 1, lettera a), per il conseguimento della carica speciale, e' la seguente:
a)per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
b)per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
c)per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.
((4-bis.Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di carica speciale e' formata un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi:
a)i luogotenenti con anzianita' 2017, che rivestivano il grado di maresciallo maggiore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009;
b)i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;
c)i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
4-ter.Ai luogotenenti inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 4-bis e' attribuita la qualifica di carica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-bis, prendendo posto in ruolo dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.
4-quater.Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-bis e 2247-bis, sono le seguenti:
a)per l'anno 2021, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
b)per l'anno 2022, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
c)per l'anno 2023, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
d)per l'anno 2024, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
e)per l'anno 2025, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
f)per l'anno 2026, il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perche' risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016;
g)per l'anno 2027, il personale promosso al grado di maresciallo maggiore, ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 6.))5.Per il personale promosso al grado di perito superiore scelto ai sensi dell'art. 2253-bis, comma 5, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 2247-bis, comma 8-bis, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato nel medesimo comma, e' la seguente:
a)per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore non oltre il 2006: 1 anno;
b)per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
c)per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.
((5-bis.I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori e dei periti dell'Arma dei carabinieri.))
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020
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