Articolo 21 del codice dell'ordinamento militare

Art. 21. Servizio di assistenza al volo1.Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo regolari e pianificati sono forniti al traffico aereo generale sotto la responsabilita' dell'Aeronautica militare sugli aeroporti e negli spazi aerei di competenza, quale fornitore di servizi di navigazione aerea in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale.2.Per assicurare una corretta fornitura dei servizi di cui al comma 1, l'Aeronautica militare, avvalendosi degli atti di intesa previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, applica e garantisce il rispetto dei requisiti di qualita' e sicurezza, stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, nella formazione, nell'addestramento e nell'impiego del personale militare preposto alle funzioni di controllo del traffico aereo generale.3.L'Ente nazionale per l'aviazione civile rilascia la licenza di studente o controllore del traffico aereo al personale militare impiegato nello svolgimento delle funzioni di controllore o studente controllore presso fornitori di servizi di navigazione aerea di cui al comma 1, previa dimostrazione da parte dell'Aeronautica militare della rispondenza dei requisiti in possesso di detto personale a quelli prescritti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118.4.In relazione a urgenti necessita' per la difesa nazionale, il servizio di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 242, puo' essere assunto dal Ministero della difesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni competenti dei due rami del Parlamento e, in caso di particolare urgenza, informati i Presidenti delle Camere.5.Con decorrenza dalla data del predetto decreto, il personale addetto al servizio di assistenza al volo e' considerato, a ogni effetto, personale militare in congedo richiamato in servizio, salvo il mantenimento, se piu' favorevole, del proprio trattamento economico. Esso non puo' essere destinato a un diverso servizio.6.Con il decreto di cui al comma 4 sono adottate le norme per l'attribuzione dei gradi militari in relazione alle funzioni svolte. Note all'art. 21:
- Il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 (Sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2004.
- Il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 (Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 9 novembre 2004, n. 265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2004, n. 213, e' il seguente:
«3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 (Attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 2008, n. 158.
- La legge 23 maggio 1980, n. 242 (Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1980, n. 163.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

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