Articolo 954 del codice dell'ordinamento militare
Art. 954.(( (Rafferme dei volontari). ))((1.I volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. 2.La rafferma di cui al comma 1 puo' essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma prefissata triennale. 3.I criteri e le modalita' di ammissione alla rafferma sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa))