Articolo 954 del codice dell'ordinamento militare

Art. 954. Rafferme dei volontari1.I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a ((due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno)) di rafferma della durata di un anno. 2.I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni. Possono presentare la domanda i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente. 3.I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa. ((3-bis.I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 sono ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.))
Entrata in vigore il 11 febbraio 2014
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