Articolo 1806 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1806.Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento1.Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento in ambito nazionale, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' quelle previste dalla normativa vigente.((Allo stesso personale si applica, altresi', l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.))
Entrata in vigore il 25 gennaio 2013

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