Articolo 1806 del codice dell'ordinamento militare
Art. 1806.Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento1.Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento in ambito nazionale, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' quelle previste dalla normativa vigente.
Nota agli articoli 1806:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' citato nelle note all'articolo 1777.
Nota agli articoli 1806:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' citato nelle note all'articolo 1777.