Articolo 1253 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1253. Promozioni1.L'ufficiale in ausiliaria che e' giudicato idoneo all'avanzamento e' iscritto in quadro, ma e' promosso solo dopo la promozione degli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianita' che lo precedevano nel ruolo di provenienza.2.Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali e' sospesa la valutazione o la promozione.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

Sentenze1

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