Articolo 1811 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1811.(( (Attribuzione stipendiale). ))((1.Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso di promozione o maturazione dell'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, lo stipendio nella nuova posizione e' determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado:
a)Esercito italiano e Marina militare:
1) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, anni ventotto;
2) generale di divisione e gradi corrispondenti, anni ventisei;
3) generale di brigata e gradi corrispondenti, anni ventiquattro;
4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;
6) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;
8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici;
b)Aeronautica militare:
1) generale di squadra aerea e gradi corrispondenti, anni ventisei;
2) generale di divisione aerea e gradi corrispondenti, anni venticinque;
3) generale di brigata aerea e gradi corrispondenti, anni ventiquattro;
4) colonnello con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
5) colonnello, anni diciannove;
6) tenente colonnello, con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
7) tenente colonnello, anni diciannove;
8) maggiore con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
9) maggiore con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici;
2.Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e ammiraglio di cui all'articolo 628, comma 1, lettera l), per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869.
3.Agli ufficiali superiori con piu' di ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio e' effettuata alla maturazione del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o aspirante.))((44))---------------AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 22 giugno 2017

Sentenze4


  • 1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-07-24, n. 202400540
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • anzianità di servizio·
    • competenza territoriale del TAR·
    • computo del periodo di frequenza del corso·
    • corso quadriennale per allievi vice commissari·
    • diritti pensionistici e previdenziali·
    • equiparazione del periodo di formazione a rapporto di impiego·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia·
    • rapporto di servizio e prestazione lavorativa·
    • ritenute previdenziali e assistenziali·
    • violazione del ne bis in idem

  • 2. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-04-09, n. 202100377
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • accesso alla dirigenza·
    • anzianità di servizio·
    • art. 1783 d.lgs. 95/2017·
    • art. 1811 d.lgs. 66/2010·
    • calcolo del servizio prestato·
    • compensazione delle spese di lite·
    • computo degli anni di studio·
    • criteri ermeneutici·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • interpretazione letterale delle norme·
    • specializzazione universitaria

  • 3. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-11-18, n. 202001263
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento atti presupposti·
    • anzianità lavorativa·
    • art. 20 L. n. 958/1986·
    • art. 45, comma 4, D. Lgs. n. 95/2017·
    • computabilità del corso quadriennale·
    • conversione del rito·
    • eccesso di potere·
    • ordinanza di chiarimenti·
    • parziale accoglimento del ricorso·
    • principi di buon andamento della P.A.·
    • rideterminazione del trattamento economico·
    • servizio militare equiparato a servizio prestato·
    • silenzio inadempimento·
    • trattamento economico dirigenziale·
    • violazione art. 2 L. n. 241/1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi