Articolo 1811 del codice dell'ordinamento militare
Art. 1811.(( (Attribuzione stipendiale). ))((1.Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso di promozione o maturazione dell'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, lo stipendio nella nuova posizione e' determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado:
a)Esercito italiano e Marina militare:
1) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, anni ventotto;
2) generale di divisione e gradi corrispondenti, anni ventisei;
3) generale di brigata e gradi corrispondenti, anni ventiquattro;
4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;
6) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;
8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici;
b)Aeronautica militare:
1) generale di squadra aerea e gradi corrispondenti, anni ventisei;
2) generale di divisione aerea e gradi corrispondenti, anni venticinque;
3) generale di brigata aerea e gradi corrispondenti, anni ventiquattro;
4) colonnello con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
5) colonnello, anni diciannove;
6) tenente colonnello, con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
7) tenente colonnello, anni diciannove;
8) maggiore con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
9) maggiore con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici;
2.Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e ammiraglio di cui all'articolo 628, comma 1, lettera l), per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869.
3.Agli ufficiali superiori con piu' di ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio e' effettuata alla maturazione del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o aspirante.))((44))---------------AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
a)Esercito italiano e Marina militare:
1) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, anni ventotto;
2) generale di divisione e gradi corrispondenti, anni ventisei;
3) generale di brigata e gradi corrispondenti, anni ventiquattro;
4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;
6) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;
8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici;
b)Aeronautica militare:
1) generale di squadra aerea e gradi corrispondenti, anni ventisei;
2) generale di divisione aerea e gradi corrispondenti, anni venticinque;
3) generale di brigata aerea e gradi corrispondenti, anni ventiquattro;
4) colonnello con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
5) colonnello, anni diciannove;
6) tenente colonnello, con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
7) tenente colonnello, anni diciannove;
8) maggiore con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
9) maggiore con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici;
2.Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e ammiraglio di cui all'articolo 628, comma 1, lettera l), per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869.
3.Agli ufficiali superiori con piu' di ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio e' effettuata alla maturazione del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o aspirante.))((44))---------------AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Sentenze • 4
1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-07-24, n. 202400540Provvedimento:Leggi di più...- anzianità di servizio·
- competenza territoriale del TAR·
- computo del periodo di frequenza del corso·
- corso quadriennale per allievi vice commissari·
- diritti pensionistici e previdenziali·
- equiparazione del periodo di formazione a rapporto di impiego·
- giurisprudenza amministrativa·
- principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia·
- rapporto di servizio e prestazione lavorativa·
- ritenute previdenziali e assistenziali·
- violazione del ne bis in idem
2. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-04-09, n. 202100377Provvedimento:Leggi di più...- accesso alla dirigenza·
- anzianità di servizio·
- art. 1783 d.lgs. 95/2017·
- art. 1811 d.lgs. 66/2010·
- calcolo del servizio prestato·
- compensazione delle spese di lite·
- computo degli anni di studio·
- criteri ermeneutici·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- interpretazione letterale delle norme·
- specializzazione universitaria
3. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-11-18, n. 202001263Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti presupposti·
- anzianità lavorativa·
- art. 20 L. n. 958/1986·
- art. 45, comma 4, D. Lgs. n. 95/2017·
- computabilità del corso quadriennale·
- conversione del rito·
- eccesso di potere·
- ordinanza di chiarimenti·
- parziale accoglimento del ricorso·
- principi di buon andamento della P.A.·
- rideterminazione del trattamento economico·
- servizio militare equiparato a servizio prestato·
- silenzio inadempimento·
- trattamento economico dirigenziale·
- violazione art. 2 L. n. 241/1990