Articolo 155 del codice dell'ordinamento militare

Art. 155. Istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri1.L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed e' forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. ((Ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, e' la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).))
Entrata in vigore il 27 giugno 2012
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