Articolo 703 del codice dell'ordinamento militare
Art. 703.Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco1.Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono cosi determinate:
a)Arma dei carabinieri: 70 per cento; b)Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; c)Polizia di Stato: 45 per cento; d)Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; e)Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; f)Corpo forestale dello Stato: 45 per cento. 2.Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 3.Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
a)Arma dei carabinieri: 70 per cento; b)Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; c)Polizia di Stato: 45 per cento; d)Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; e)Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; f)Corpo forestale dello Stato: 45 per cento. 2.Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 3.Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.