Articolo 1394 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1394. Ricostruzione di carriera1.Si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 921, in caso di:
a)omessa instaurazione del procedimento disciplinare successivamente alla cessazione degli effetti della sospensione precauzionale;b)eccedenza della sospensione precauzionale sofferta rispetto a quella irrogata a titolo di sanzione disciplinare;c)annullamento del procedimento disciplinare non seguito da rinnovazione;d)assoluzione con formula ampia a seguito di giudizio penale di revisione.2.In presenza di domanda di ricostruzione della carriera presentata dai familiari eredi del militare deceduto prima della conclusione del giudizio penale o del procedimento disciplinare ovvero durante lo svolgimento del procedimento di revisione penale, l'amministrazione valuta, in contraddittorio con i familiari eredi, la spettanza dei benefici economici discendenti dalla eventuale ricostruzione di carriera.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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