Articolo 762 del codice dell'ordinamento militare

Art. 762.(( (Stato giuridico dei frequentatori).))((1.Il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), durante la frequenza dei corsi formativi previsti assume la qualita' di allievo. Il personale militare di cui all'articolo 682, comma 4, lettera b), all'atto dell'assunzione della qualita' di allievo, perde il grado eventualmente rivestito. In caso di perdita della qualita' di allievo, il predetto personale e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito ed e' restituito ai reparti ed enti di appartenenza, per il completamento degli eventuali obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi presso la scuola. 2.Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso. 3.Al personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), durante la frequenza dei corsi formativi previsti si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza.))
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020
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