Articolo 762 del codice dell'ordinamento militare

Art. 762. Stato giuridico degli allievi marescialli1.Il personale dei ruoli sergenti e volontari in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, e' cancellato dai ruoli per assumere la qualita' di allievo. Lo stesso personale, se perde la qualita' di allievo, e' reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado e il tempo trascorso presso le scuole e' computato nell'anzianita' di grado. Il volontario in ferma e rafferma, assunto in qualita' di allievo perche' vincitore di concorso, se perde la qualita' di allievo, e' restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. Il predetto personale, se in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualita' di allievo; se perde detta qualita' e'
reintegrato nel grado precedentemente rivestito 2.Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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