Articolo 1057 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1057. Sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali1.Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate discende da un'attivita' valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento, osservando le modalita' e i criteri stabiliti dalla presente sezione.2.L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo.3.Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi, entrambe a carattere collegiale. La prima fase e' diretta ad accertare, ai sensi dell'articolo 1058, commi 1 e 2, l'idoneita' di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore.
La seconda fase, caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1058, commi 4, 5, 6 e 7, e' volta a determinare, attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualita', le capacita' e le attitudini sono possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo; sulla base di detto punteggio, e' conseguentemente formata la graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei.4.L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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