Articolo 161 del codice dell'ordinamento militare

Art. 161.((Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri))1.L'Arma dei carabinieri esercita, ai sensi della normativa vigente:
a)funzioni di polizia giudiziaria; b)funzioni di sicurezza pubblica. ((1-bis.L'Arma dei carabinieri esercita altresi' le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato))
Entrata in vigore il 22 giugno 2023

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