Articolo 161 del codice dell'ordinamento militare

Art. 161.Funzioni di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica dell'Arma dei carabinieri1.L'Arma dei carabinieri esercita, ai sensi della normativa vigente:
a)funzioni di polizia giudiziaria; b)funzioni di sicurezza pubblica.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

Sentenze1

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