Articolo 161 del codice dell'ordinamento militare
Art. 161.Funzioni di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica dell'Arma dei carabinieri1.L'Arma dei carabinieri esercita, ai sensi della normativa vigente:
a)funzioni di polizia giudiziaria; b)funzioni di sicurezza pubblica.
a)funzioni di polizia giudiziaria; b)funzioni di sicurezza pubblica.