Doctrine
Document Analyzer
Trova le fonti citate
Confronta le versioni
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 37 del codice dell'ordinamento militare
Copia
Articolo 37 del codice dell'ordinamento militare
Art. 37. Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero1.La sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero e' assicurata dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
Vedi fonte istituzionale
Sentenze
• 1
1. Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-02-11, n. 201300545
Provvedimento:
Leggi di più...
Sintetizza il provvedimento
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ?
Accedi