Articolo 37 del codice dell'ordinamento militare

Art. 37. Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero1.La sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero e' assicurata dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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