Articolo 2253 del codice dell'ordinamento militare

Art. 2253.Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente((1.Ai primi marescialli, che fino al 2016 maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado, puo' essere conferita la qualifica di luogotenente, previa valutazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059, secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del periodo minimo di permanenza nel grado piu' un ulteriore anno.))((1-bis.Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1. In relazione alle esigenze funzionali e ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa e' stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di due ventiduesimi degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice ovvero dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2207.
1-ter.Per i primi marescialli con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2005, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica di luogotenente di cui ai commi 1 e 1-bis, e' richiesto, in riferimento agli indicati periodi di conferimento della promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianita' nel grado di seguito riportato:
a)dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: otto anni;
b)dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: nove anni;
c)dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: dieci anni;
d)dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: undici anni.))2.((Fino al 2016)), allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di <> per
l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare avviene sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94)).
4.I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di <> o
di <> del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla
medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1324, comma 1, conseguono la qualifica di <>, con decorrenza dal giorno successivo a quello di
maturazione dei requisiti di cui allo stesso articolo 1324, comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste.
5.Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dall'articolo 1324, comma 1, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 14 aprile 2001.
6.Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 4 e 5, nonche' accertati quelli di cui all'articolo 1324, comma 1, la qualifica di <> e' conferita ai marescialli
aiutanti dell'Arma dei carabinieri di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.
7.Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il ((31 dicembre 2005)), fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1324, comma 1, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato:
a)dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni;
b)dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni;
c)dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni;
d)dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni;
e)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95));
f)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)).
Entrata in vigore il 22 giugno 2017

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