Articolo 929 del codice dell'ordinamento militare

Art. 929. Infermita'1.Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneita' specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed e' collocato, a seconda dell'idoneita', in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a)e' divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; b)non ha riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermita' temporanea; c)e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli. 2.Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo ((o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis))).
Entrata in vigore il 11 febbraio 2014
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