Articolo 995 del codice dell'ordinamento militare

Art. 995. Cessazione dell'ausiliaria1.Il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva se non accetta l'impiego, ovvero revoca l'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte.2.L'amministrazione che impiega il personale puo' variare la sede o la tipologia di impiego solo previo assenso dell'interessato. In caso di mancato assenso, il personale e' nuovamente collocato in ausiliaria e a esso si applica il disposto di cui al comma 1.3.Al termine del periodo indicato il militare e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta' e della idoneita'.4.Il militare in ausiliaria puo' essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.5.L'ufficiale in ausiliaria puo' altresi' essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorita' competente a esprimere il giudizio sull'avanzamento.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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