Articolo 20 del codice dell'ordinamento militare

Art. 20. Enti vigilati1.Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa:
a)l'Agenzia industrie difesa;
b)la Difesa servizi spa;
c)l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
d)l'Opera nazionale per i figli degli aviatori;
e)l'Unione italiana tiro a segno;
f)la Lega navale italiana;
g)l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate;
h)la Cassa di previdenza delle Forze armate.
2.L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell'articolo 48 e nell'articolo 535.
3.Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa e' contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

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