Articolo 1355 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1355. Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari1.Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravita' della stessa.2.Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'eta', e l'anzianita' di servizio del militare che ha mancato.3.Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:
a)intenzionali;b)commesse in presenza di altri militari;c)commesse in concorso con altri militari;d)ricorrenti con carattere di recidivita'.4.Nel caso di concorso di piu' militari nella stessa infrazione disciplinare e' inflitta una sanzione piu' severa al piu' elevato in grado o, a parita' di grado, al piu' anziano.5.Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante piu' trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, e' inflitta un'unica punizione in relazione alla piu' grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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