Articolo 1698 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1698. Ruolo speciale1.Gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale, di cui all'articolo 1627, possono essere promossi, con analoga procedura a quella stabilita per gli iscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti di seguito indicati, solo se sono stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianita' del detto ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non prescelti per l'avanzamento. 2.Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 e' calcolato tenendo presente che per ogni cento ufficiali di ciascuna categoria del ruolo speciale, sessanta devono essere ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti), trenta capitani e dieci ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli).
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

Sentenze1

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