Articolo 1054 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1054. Anzianita' minime di grado richieste per gli ufficiali1.Ai fini della determinazione delle anzianita' minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

Sentenze1

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