Articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare
Art. 2257. Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza1.Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonche' del consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al ((30 maggio 2018)).
1-bis.I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il ((15 luglio 2018)).
1-bis.I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il ((15 luglio 2018)).
Sentenze • 2
2. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-02-05, n. 201801426Provvedimento:Leggi di più...- art. 2 Cost.·
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- carenza di interesse·
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- diritti dei militari·
- diritti fondamentali·
- diritti politici·
- diritto di elettorato attivo e passivo·
- efficienza delle Forze armate·
- legittimità costituzionale·
- ordinamento militare·
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- rappresentanza militare