Articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare

Art. 2257. Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza1.Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonche' del consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al ((30 maggio 2018)).
1-bis.I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il ((15 luglio 2018)).
Entrata in vigore il 30 dicembre 2016

Sentenze2

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi