Articolo 826 del codice dell'ordinamento militare

Art. 826. Contingente per la tutela del lavoro1.Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 660 unita' in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli: (82)
((a) generali di divisione o di brigata: 1));
b) tenenti colonnelli/maggiori: (8);
c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146;
d) ispettori: 246;
e) sovrintendenti: 176;
f) appuntati e carabinieri: 229.
2.Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull'assistenza.

-------------AGGIORNAMENTO (82)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "Al fine di rafforzare l'attivita' di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di 90 unita' in soprannumero rispetto all'organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022".
Entrata in vigore il 15 luglio 2022
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