Articolo 826 del codice dell'ordinamento militare
Art. 826. Contingente per la tutela del lavoro1.Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di ((570 unita')) in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:
a)generali di brigata: 1;
b)tenenti colonnelli/maggiori: 6;
c)capitani: ((2));
d)ispettori: ((201));
e)sovrintendenti: ((176));
f)appuntati e carabinieri: ((184)).
2.Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull'assistenza.
a)generali di brigata: 1;
b)tenenti colonnelli/maggiori: 6;
c)capitani: ((2));
d)ispettori: ((201));
e)sovrintendenti: ((176));
f)appuntati e carabinieri: ((184)).
2.Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull'assistenza.