Articolo 2253 bis del codice dell'ordinamento militare
Art. 2253-bis.(Promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto)((62))1.I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di luogotenente mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica.
2.I periti superiori scelti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di perito superiore scelto mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica.
3.I marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonche' i marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1293, comma 1, lettera b), sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma4.
4. I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dalla tabella 4, quadro VI, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2247-decies.
5.I periti superiori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2247-undecies.
6.I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 3 sono promossi al grado di luogotenente ed iscritti in ruolo secondo l'ordine del grado di provenienza, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
7.I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 4 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
8.I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 5 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
9.Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e 8 e' iscritto in ruolo prendendo posto dopo i militari promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
((9-bis.Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, non compreso nell'aliquota straordinaria di cui ai commi 3, 4 e 5, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, secondo le modalita' previste dagli articoli 1295-bis, 2247-decies e 2247-undecies, al compimento di cinque anni di servizio effettivo, maturati anche nella qualifica di ispettore superiore e di perito superiore del Corpo forestale dello Stato.
9-ter.I marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dal comma 9-bis, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso con l'aliquota del 31 dicembre 2019.
9-quater.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2253-ter, comma 4-quater, lettere e), f) e g), i marescialli maggiori promossi:
a)con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 e il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perche' risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale di cui al comma 9-ter;
b)ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 4 sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2021 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
9-quinquies.Il personale promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 6 e 7, ovvero promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.
9-sexies.Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 9-quater e 9-quinquies, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, e' di 7 anni.
9-septies.Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, e' di 7 anni.))10.Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051.
11.Ai fini dell'iscrizione in ruolo del personale di cui ai commi 1 e 2, nell'anzianita' di grado posseduta, non sono computati i periodi che hanno causato la rideterminazione, a qualsiasi titolo, dell'anzianita' nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e gradi corrispondenti in data successiva al conferimento della qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti.
((11-bis.I marescialli aiutanti iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono inquadrati nel grado di luogotenente con l'anzianita' di grado posseduta.))---------------AGGIORNAMENTO (62)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera o)) che "Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:[...]
o) all'articolo 2253-bis:
1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore scelto» sono soppresse".
2.I periti superiori scelti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di perito superiore scelto mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica.
3.I marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonche' i marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1293, comma 1, lettera b), sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma4.
4. I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dalla tabella 4, quadro VI, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2247-decies.
5.I periti superiori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2247-undecies.
6.I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 3 sono promossi al grado di luogotenente ed iscritti in ruolo secondo l'ordine del grado di provenienza, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
7.I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 4 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
8.I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 5 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
9.Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e 8 e' iscritto in ruolo prendendo posto dopo i militari promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
((9-bis.Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, non compreso nell'aliquota straordinaria di cui ai commi 3, 4 e 5, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, secondo le modalita' previste dagli articoli 1295-bis, 2247-decies e 2247-undecies, al compimento di cinque anni di servizio effettivo, maturati anche nella qualifica di ispettore superiore e di perito superiore del Corpo forestale dello Stato.
9-ter.I marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dal comma 9-bis, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso con l'aliquota del 31 dicembre 2019.
9-quater.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2253-ter, comma 4-quater, lettere e), f) e g), i marescialli maggiori promossi:
a)con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 e il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perche' risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale di cui al comma 9-ter;
b)ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 4 sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2021 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
9-quinquies.Il personale promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 6 e 7, ovvero promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.
9-sexies.Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 9-quater e 9-quinquies, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, e' di 7 anni.
9-septies.Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, e' di 7 anni.))10.Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051.
11.Ai fini dell'iscrizione in ruolo del personale di cui ai commi 1 e 2, nell'anzianita' di grado posseduta, non sono computati i periodi che hanno causato la rideterminazione, a qualsiasi titolo, dell'anzianita' nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e gradi corrispondenti in data successiva al conferimento della qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti.
((11-bis.I marescialli aiutanti iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono inquadrati nel grado di luogotenente con l'anzianita' di grado posseduta.))---------------AGGIORNAMENTO (62)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera o)) che "Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:[...]
o) all'articolo 2253-bis:
1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore scelto» sono soppresse".
1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-10-13, n. 202315224Provvedimento:Leggi di più...- aliquota straordinaria di valutazione·
- annullamento di atti amministrativi·
- articolo 2253-bis cod. ord. mil.·
- avanzamento di grado·
- commi 9-quater e 9-quinquies·
- decreto legislativo 172 del 2019·
- decreto legislativo 95 del 2017·
- delega legislativa·
- giurisprudenza amministrativa·
- legittimità costituzionale·
- ordinamento militare·
- parità di trattamento·
- principio di ragionevolezza·
- promozione militare·
- regime transitorio di promozione·
- revisione dei ruoli·
- sostituzione di atti amministrativi·
- violazione dell'articolo 3 Costituzione·
- violazione dell'articolo 76 Costituzione
2. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-06, n. 202402281Provvedimento:Leggi di più...- art. 1051 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66·
- art. 2253 bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66·
- carenza di interesse·
- graduatoria di merito·
- procedimento disciplinare·
- promozione del personale militare·
- regime transitorio e aliquote di valutazione straordinarie·
- retrodatazione della nomina·
- sospensione dall'impiego·
- valutazione del merito
3. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-06-07, n. 202411588Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- annullamento di provvedimento·
- avanzamento straordinario·
- discrezionalità tecnica della commissione di valutazione·
- giudizio di idoneità all'avanzamento·
- giurisdizione del TAR·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- procedimento amministrativo·
- regolamentazione della carriera militare·
- revisione dei ruoli delle Forze di polizia·
- sanzione disciplinare·
- spese processuali
5. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2022-01-25, n. 202200035Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese·
- competenza territoriale del TAR·
- controinteressati·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- procedura straordinaria di avanzamento·
- promozione militare·
- ricorso amministrativo·
- sanzione disciplinare·
- valutazione complessiva del dipendente·
- violazione art. 241/90