Articolo 1780 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1780. Principio di irreversibilita' stipendiale1.In caso di passaggio a qualifiche o gradi di ruoli diversi dell'Amministrazione militare o di transito dai ruoli civili, senza soluzione di continuita', se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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