Articolo 1275 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1275.Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare1.Per la Marina militare e' esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla ((specialita')) dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici. 2.Ai fini dell'avanzamento e' considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, esclusivamente il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialita' o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo. 3.I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata e' in facolta' del Ministero della difesa disporre diversamente. 4.Per determinate specialita' o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, puo' con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialita' oppure alla possibilita' di assegnare personale a bordo delle navi. 5.I sottufficiali abilitati <> sono esentati
dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l'avanzamento prescritte dal presente codice. ((6.Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi di comando o incarichi attinenti alla categoria, specialita' e abilitazione di appartenenza.))6-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173)).
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020

Sentenze1


  • 1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300285
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 1050 d.lgs. n. 66/2010·
    • art. 1275 d.lgs. n. 66/2010·
    • avanzamento di grado·
    • carenza di interesse·
    • compensazione delle spese·
    • competenza territoriale del TAR·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • periodo minimo di imbarco·
    • specializzazione e abilitazioni
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