Articolo 1071 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1071. Promozioni annuali degli ufficiali1.Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado dal presente codice. 1-bis.Nell'avanzamento a scelta al grado di maggiore e gradi corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi e dei Corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il numero annuale di promozioni e' fissato in tante unita' quanti sono i capitani e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 2.Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi ((alla data del 1° gennaio)) dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi. 3.Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice. 4.Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli articoli 906 e 907.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020
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