Articolo 950 del codice dell'ordinamento militare

Art. 950. Prolungamento della ferma1.Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneita' ((psico-fisica)) al servizio incondizionato ((congedo obbligatorio per maternita')) o perche' imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ((di stato)), anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. ((Qualora venga accolta la domanda di prolungamento della ferma del militare imputato in procedimento penale per delitto non colposo, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilita' di disporre il proscioglimento dalla ferma.))2.La durata complessiva del prolungamento della ferma:
a)per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non puo' essere superiore al periodo massimo previsto per l'aspettativa;
((a-bis) per il militare in congedo obbligatorio per maternita', non puo' superare il periodo concesso ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;))b)per il militare ((imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato)), non puo' protrarsi oltre la data in cui e' definito il procedimento stesso. 3.Il militare che ha riacquistato l'idoneita' ((psico-fisica)) incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare ((di stato)) si e' concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. ((In caso di conclusione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili ovvero con provvedimento di archiviazione, la domanda puo' essere presentata soltanto successivamente alla definizione del procedimento disciplinare, qualora avviato.))((3-bis.La concessione del beneficio del prolungamento della ferma nei confronti del militare imputato per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato di cui al comma 1, qualora delegata ai comandanti di corpo, dovra' essere preventivamente autorizzata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o altra autorita' delegata.))4.La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare. 5.Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non ha riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che e' riconosciuto temporaneamente non idoneo, e' collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020
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