Articolo 950 del codice dell'ordinamento militare

Art. 950. Prolungamento della ferma1.Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneita' fisica al servizio incondizionato o perche' imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. 2.La durata complessiva del prolungamento della ferma:
a)per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non puo' essere superiore al periodo massimo previsto per l'aspettativa; b)per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non puo' protrarsi oltre la data in cui e' definito il procedimento stesso. 3.Il militare che ha riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si e' concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. 4.La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare. 5.Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non ha riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che e' riconosciuto temporaneamente non idoneo, e' collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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