Articolo 1684 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1684. Modalita' di avanzamento1.L'avanzamento del personale direttivo ha luogo ad anzianita', a scelta e a scelta per meriti eccezionali.2.L'avanzamento ad anzianita' si effettua in tutti i gradi, salvo quanto previsto dall'articolo 1689, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto degli articoli 1685, 1686 e 1688.3.L'avanzamento a scelta si effettua, per le promozioni ai gradi previsti dall'articolo 1689, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto degli articoli 1685, 1686 e 1688. E' concesso soltanto a quegli ufficiali che sono giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.4.Agli iscritti nel personale direttivo che hanno conseguito una promozione come ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, puo' essere conferito l'avanzamento al corrispondente grado nell'Associazione con la stessa anzianita' fissata nella promozione anzidetta, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti e titoli prescritti, per ciascun grado, dagli articoli 1685, comma 3 e 1689 e sempre con il concorso, in base alla normale procedura, del favorevole giudizio definitivo ai sensi dell'articolo 1692.5.Agli ufficiali medici e farmacisti il comma 4 si applica solo se la promozione nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza e' stata conseguita nei rispettivi corpi o ruoli sanitari.6.Se l'anzianita' del grado rivestito dall'interessato nei ruoli dell'Associazione non e' compresa nei limiti di anzianita' stabiliti ai sensi del comma 8, l'ufficiale promosso ai sensi dei commi 4 e 5 e' collocato fuori quadro e il suo rientro nel ruolo di provenienza avviene secondo il disposto degli articoli 1722 e 1723.7.L'avanzamento a scelta per meriti eccezionali si effettua nei casi e con la procedura di cui all'articolo 1693, promuovendo l'ufficiale, se compreso nel primo terzo del ruolo cui appartiene, con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo, in deroga a ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nel presente titolo.8.Nel mese di gennaio di ogni anno il presidente nazionale dell'Associazione, tenuto conto dell'organico generale e del numero dei posti resisi vacanti, determina, per le singole categorie del personale direttivo, i limiti di anzianita' entro i quali sono comprese, per ciascun grado, le proposte di avanzamento ad anzianita' e a scelta, e li comunica ai centri di mobilitazione. Nel computo dei posti disponibili si tiene presente il disposto degli articoli 1663 e 1665.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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