Articolo 214 del codice dell'ordinamento militare

Art. 214. Individuazione degli istituti1.Il presente titolo disciplina:
a)le scuole militari;b)gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate;c)gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate;d)le scuole carabinieri;e)le scuole allievi operai.2.La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

Sentenze1


  • 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-31, n. 202200663
    Provvedimento:
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    • argomentum a contrario·
    • art. 2 Cost.·
    • art. 35 d.lgs. n. 165/2001·
    • art. 3 Cost.·
    • art. 97 Cost.·
    • art. 9 d.lgs. n. 69/2001·
    • concorso pubblico·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • error in iudicando·
    • graduatoria concorsuale·
    • illogicità·
    • irragionevolezza·
    • legittimità della indizione di nuovi concorsi·
    • lex specialis derogat generali·
    • motivazione della scelta concorsuale·
    • normativa speciale·
    • principio di buon andamento della P.A.·
    • principio di eguaglianza·
    • principio di legalità·
    • reclutamento·
    • scorrimento graduatoria·
    • sospensione dell'ultrattività graduatorie·
    • usucapione delle graduatorie
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