Articolo 214 del codice dell'ordinamento militare
Art. 214. Individuazione degli istituti1.Il presente titolo disciplina:
a)le scuole militari;b)gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate;c)gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate;d)le scuole carabinieri;e)le scuole allievi operai.2.La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.
a)le scuole militari;b)gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate;c)gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate;d)le scuole carabinieri;e)le scuole allievi operai.2.La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.
Sentenze • 1
1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-31, n. 202200663Provvedimento:Leggi di più...- argomentum a contrario·
- art. 2 Cost.·
- art. 35 d.lgs. n. 165/2001·
- art. 3 Cost.·
- art. 97 Cost.·
- art. 9 d.lgs. n. 69/2001·
- concorso pubblico·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- error in iudicando·
- graduatoria concorsuale·
- illogicità·
- irragionevolezza·
- legittimità della indizione di nuovi concorsi·
- lex specialis derogat generali·
- motivazione della scelta concorsuale·
- normativa speciale·
- principio di buon andamento della P.A.·
- principio di eguaglianza·
- principio di legalità·
- reclutamento·
- scorrimento graduatoria·
- sospensione dell'ultrattività graduatorie·
- usucapione delle graduatorie