Articolo 1483 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1483. Esercizio delle liberta' in ambito politico1.Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche.
2.Ai militari ((che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo)) 1350, e' fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni ((...)) e organizzazioni politiche, nonche' di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni ((...)), organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.
Entrata in vigore il 27 giugno 2012
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