Articolo 1386 del codice dell'ordinamento militare
Art. 1386. Ricusazione1.Il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti della commissione, se quest'ultima e' composta rispettivamente da tre o da cinque membri. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data della comunicazione della convocazione della commissione di disciplina.2.I componenti ricusati sono sostituiti.