Articolo 1093 del codice dell'ordinamento militare
Art. 1093. Requisiti generali per l'avanzamento degli ufficiali1.Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.2.Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.