Articolo 1700 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1700. Procedimento di avanzamento1.Annualmente, dopo la firma degli atti di rafferma del personale di assistenza e prima dell'invio al comitato centrale dell'elenco del personale di cui all'articolo 983 del regolamento, entro il mese di marzo, i centri di mobilitazione procedono all'accertamento dei posti vacanti in ciascun ruolo organico e grado e compilano, su tale dato, un prospetto indicante il numero dei posti da coprire. I predetti centri determinano, per ciascun grado, il limite di anzianita' fino al quale si puo' estendere la scelta per le proposte di avanzamento, tenendo presenti le disposizioni stabilite nell'articolo 1701.2.Non possono aver luogo promozioni nel personale di assistenza del ruolo normale se non vi sono posti vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi.3.E' applicabile anche al personale di assistenza il disposto dell'articolo 1687.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi